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Acerca de

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Riconoscimento Gratuito Patrocinio

Istituto in grado di garantire a tutti i non abbienti la possibilità di essere rappresentati in giudizio da un avvocato pagato dallo Stato

Servizio disponibile a breve!

Descrizione servizio

Il Gratuito Patrocinio è l’istituto che garantisce a tutti i non abbienti, sia essi cittadini o stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, la possibilità di essere rappresentati in giudizio da un avvocato, che sarà pagato dallo Stato, a condizione che le pretese del richiedente non risultino manifestamente infondate.

Inoltre, il reddito annuo di coloro che intendano fare richiesta di questo servizio non deve superare il reddito annuo di 11.369,24 euro.

Il patrocinio a spese dello Stato è assicurato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario; nelle procedure di volontaria giurisdizione, come ad esempio nelle separazioni consensuali o nei divorzi congiunti, ecc.

L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per tutte le procedure connesse e derivate.

Il diritto al patrocinio trova fondamento nella Costituzione e riconoscimento anche a livello internazionale:

  • Nell’ art. 3 Cost., che sancisce il diritto di tutti i cittadini alla pari dignità sociale e assegna allo Stato il preciso compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana,

  • Nell’ art. 24 Cost. Che definisce il diritto alla difesa come diritto inviolabile dell’individuo ed afferma che “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”( processo civile, penale, mediazione civile e commerciale).

  • Nonché a livello internazionale nell’art. 6, comma 3, lett. c) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 4 novembre 1950), e nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici di New York del 19 dicembre 1966, art. 14,3 comma, lett. d).

 
Chi sono i beneficiari

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi della legge che la regolamenta, il D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia):

  • I cittadini italiani

  • Gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere  del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare

  • Gli apolidi

  • Gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica​

Altro requisito è che il richiedente conviva con il coniuge (o compagno) e/o altri familiari, nella determinazione del limite di reddito come sopra indicato si considerano anche i redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del nucleo familiare, compreso l’istante.

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